Giugno 2026

Wednesday 17 June 2026 09:00

CONSEGUENZE DELLA IMMEDIATA ENTRATA IN VIGORE DELL'ABROGAZIONE DELLA FASE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 16, Sentenza del 24/04/2026, dep. il 04/05/2026, n. 3052/2026

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE  

 

Processo tributario - Introduzione del giudizio - Abrogazione dell’istituto del reclamo previsto dall’art. 17-bis  del d.lgs. n. 546/1992 - Conseguenze - Termini ordinari per la costituzione in giudizio.

Massima

L’art. 2, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 220/2023 ha abrogato, con effetto dal 4/1/2024, l’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, per cui, nei ricorsi presentati dopo tale data, il termine per la costituzione in giudizio è quello ordinario di trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Rif. normativi

Art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992

Art. 2, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 220/2023

Art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 220/2023

Rif. Giurisprudenziali

 

Anno pubbl.

2026