Giugno 2026

Wednesday 17 June 2026 08:48

RISCOSSIONE ACCISE E DECORRENZA PRESCRIZIONE

 

 

Composizione

Rel. Crisci.

 

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI 846 PRESCRIZIONE.

 

Tributi erariali indiretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta di consumo sull’energia elettrica - Prescrizione accise - Termine di prescrizione per il recupero dell’imposta - Decorrenza - Fondamento.

Massima

In tema di recupero delle accise, ed in particolare di quella sull’energia elettrica, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi dell’art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504/1995, decorre dalla “data in cui è avvenuto il consumo”, va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente, responsabile dell’attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l’Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 55, comma 1, del cit. d.lgs., sicché, in caso di comportamenti omissivi, la prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito.

Rif. normativi

Art. 57 del d.lgs. n. 504/1995

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 15938 del 2026 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.