Giugno 2026

Wednesday 17 June 2026 08:29

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D. LVO N. 547/1992

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8°, Sentenza n. 1244 del 04/03/2026, dep.il 20/3/2026.

Composizione

Pres. e Rel. Di Carlo.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - In genere.

Massima

La tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità dell’atto impositivo e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest’ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell’atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza ed il termine suddetto è stabilito nell’interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici

Rif. normativi

Art. 21 del d.lgs. n. 547/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 15224 del 2024 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.