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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1°, Sentenza n. 1085 del 09/02/2026, dep. il 10/3/2026 |
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Composizione |
Pres. Zannini e Rel. Crisci. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. |
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Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - In genere - Disciplina prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Fondamento. |
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Massima |
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 ha espressamente previsto che “l’obbligazione al pagamento della sanzine non si trasmette agli eredi”, in applicazione del principio generale della responsabilità personale, specificamente codificato nell’art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione. |
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Rif. normativi |
Art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 Art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 22476 del 2025 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2026. |
Wednesday 17 June 2026 07:32
PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE AL MANCATO PAGAMENTO IMU DA PARTE DEGLI EREDI
Pubblicato in
Giugno 2026
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