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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 16, Sentenza del 22/05/2026, dep. il 28/5/2026, n. 3759/2026 |
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Composizione |
Pres. rel. C. Buonauro |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE |
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Tributi locali – Accertamento e riscossione – Società di scopo – Iscrizione all’albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 – Necessità – Esclusione. |
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Massima |
In materia di entrate degli enti locali, gli atti di accertamento e riscossione emessi da una società di scopo costituita per l’esecuzione del servizio affidato mediante gara pubblica sono validi ed efficaci anche in assenza di autonoma iscrizione della stessa all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, qualora la società aggiudicataria del servizio, socia della società di scopo, risulti regolarmente iscritta al predetto albo, dovendosi applicare l’interpretazione autentica recata dall’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202/2024, convertito dalla l. n. 15/2025, la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 62/2026. |
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Rif. normativi |
Art. 53 del lgs. n. 446/1997 Art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202/2024 l. n. 15/2025 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte cost. n. 62/2026 (VEDI) Cass. n. 7945 del 2025 (VEDI) Corte Giust. Trib. Primo grado di Napoli del 25.5.2024 |
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Anno pubbl. |
2026 |
Wednesday 17 June 2026 06:44
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI: LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETA' DI SCOPO NON ISCRITTA ALL'ALBO
Pubblicato in
Giugno 2026
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