Giugno 2026

Tuesday 16 June 2026 12:52

NOZIONE DI ERRORE DI FATTO "REVOCATORIO"

 

 

 

Sentenza del 13.4.2026, dep. 15.4.2026, n. 2329/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Composizione

Pres. Est. Bombino.

 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI   287 ERRORE DI FATTO

 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI   287 ERRORE DI FATTO - Nozione - Fattispecie.

Massima

L'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, comma 4, cod. proc. civ. (richiamato dell'art. 64 del d.lgs. 546/92), deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo e quindi identificabile con l'errore di percezione sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che si traduca nell'omessa pronuncia su una censura o su un'eccezione, sicché non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto l’interpretazione o la valutazione degli atti di causa, vertendo tali situazioni in ipotesi di errore di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di un errore di fatto revocatorio nella decisione con la quale il giudice del provvedimento impugnato aveva ritenuto la decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione, in ragione del pagamento della prima rata avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione, decadenza questa contestata dal contribuente che invocava l’applicazione del diverso termine temporale “composito” di sessanta più trenta giorni, termine previsto tuttavia solo con riferimento all’invito rivolto al contribuente in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 della dichiarazione fiscale e non operante invece con riguardo alla comunicazione “definitiva” emessa a seguito di riesame in autotutela).

Rif. Normativi

 

 

C.p.c., art. 395 comma 4

D.Lgs. 546/92, art. 64

 

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass. 06/06/2024, n. 15876

Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022 (Rv. 663756 - 01)

Anno pubb.

2026