Giugno 2026

Tuesday 16 June 2026 12:49

RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE: CRITERI DI ACCERTAMENTO

 

 

 

Sentenza del 9.4.2026, dep. 14.4.2026, n. 2325/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione

Pres. Lunerti, Est. Baldovini.

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   514 SOGGETTI PASSIVI

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI - Soggetti passivi dell'imposta - Residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato - Domicilio - Nozione ex art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Relazioni affettive e familiari - Rilevanza – Limiti - Fattispecie.

Massima

In materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente “ratione temporis”, prima della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto che il contribuente, pur avendo rilevanti interessi economici all’estero, avesse mantenuto sul territorio nazionale il centro degli “affari e interessi” ed in particolare l'interesse affettivo ed un continuo radicamento sul territorio italiano, dati questi che confutavano la formale iscrizione all'AIRE ed il trasferimento della residenza in Costarica, e nell’occasione ha ricordato che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all'AIRE non costituiscono un requisito sufficiente per determinare la residenza al di fuori del territorio dello Stato, allorché il soggetto abbia ancora nel territorio dello Stato il proprio domicilio, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato, ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela  dell'affidamento dei terzi).

Rif. normativi

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2

Legge 27/12/2023 num. 209 art. 1

 

 

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19843 del 18/07/2024 (Rv. 671648 - 02)

 

Vedi

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11620 del 04/05/2021 (Rv. 661347 - 01)

Anno pubb.

2026