|
|
Sentenza del 10.2.2026, dep. 14.4.2026, n. 2315/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1. |
||
|
Composizione |
Pres. Terrinoni, Est. Savo Amodio. |
||
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA |
||
|
|
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Notificazione a mezzo pec di atto impositivo - Indirizzo non valido o inattivo - Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. |
||
|
Massima |
In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.P.R. 29/09/1973, n. 600, qualora l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica - costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata - non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha respinto la tesi del contribuente – titolare di una impresa commerciale individuale - secondo la quale, non essendo andata a buon fine la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, l’operazione avrebbe dovuto essere rinnovata in applicazione dell’art. 137 cod. proc. civ. ed, eventualmente, anche dell’art. 140 cod. proc. civ.). |
||
|
Rif. normativi |
|
||
|
Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3703 del 13/02/2025 (Rv. 674092 - 01)
|
||
|
Anno pubb. |
2026 |
