|
|
Sentenza del 11.3.2026, dep. 17.3.2026, n. 1692/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11. |
|
Composizione |
Pres, Sorrentino, Est. Scarzella. |
|
|
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE |
|
|
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione – Condizioni - Fattispecie. |
|
Massima |
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, la mancata inclusione dell'indirizzo del mittente nel registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello per mancata deduzione del pregiudizio subito, osservando peraltro che l’indirizzo PEC da cui era stata notificata la cartella esattoriale oggetto del contendere era presente nel registro IPA-Gov e che l’atto era stato ritualmente ricevuto dalla società contribuente, che l’aveva stampato, allegato e contestato tempestivamente, con conseguente pieno esercizio, da parte sua, del diritto di difesa). |
|
Rif. normativi |
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5 Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter Legge 17/12/2012 num. 221 DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 |
|
Rif. giurisprudenziali |
Cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01) Vedi Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 01) |
|
Anno pubb. |
2026 |
