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Sentenza del 5.3.2026, dep. 11.3.2026, n. 1150/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2. |
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Composizione |
Pres, Liotta, Est. Caso. |
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159 SOCIETA' - 050 SCIOGLIMENTO - IN GENERE
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SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci. |
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Massima |
La disposizione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs n.175/2014 non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo ma, al contrario, il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso. |
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Rif. normativi |
Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art.28
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Rif. giurisprudenziali |
Cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 36892 del 16/12/2022 (Rv. 666520 - 01)
Vedi Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10429 del 22/04/2025 (Rv. 674953 - 01) |
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Anno pubb. |
2026 |
