Giugno 2026

Tuesday 16 June 2026 08:27

L' ATTO DI RECUPERO DI UN CREDITO DI IMPOSTA, PREVISTO COME AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE, NON E' ASSIMILABILE A UN ATTO DI RECUPERO A SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

 

 

Sentenza del giorno 12 gennaio 2026 n. 37 del 2026  (dep. 16/01//2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

De Nicola Sergio (Giudice)

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

 

Tributi erariali - Accertamento – Disconoscimento credito di imposta - Ammissibilità - Fondamento e limiti – Diversità rispetto al controllo formale - Fattispecie

Massima

L’atto di recupero avente ad oggetto un credito di imposta, previsto dalla legge n. 388 del 2000 fra le agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate, si distingue nettamente dall’atto emesso a seguito di controllo sulle dichiarazioni regolato dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, atteso che quest’ultimo consiste in un’attività di controllo formale sui dati dichiarati dal contribuente, mentre l'atto di recupero presuppone un'attività di verifica sostanziale sulla spettanza dei crediti utilizzati.

Rif. normativi

Art. 8, Legge 23/12/2000, n. 388

Art. 1, comma 421, Legge 30/12/2004, n. 311        

 Art. 36 bis, DPR 19/09/1973, n. 600

Art. 2, comma 2, D.Lgs.. 18/12/1997, n. 462

 Artt. 16 e 17, D.Lgs.. 18/12/1997, n. 471

Art. 6, Legge 27/07/2000, n. 212

 

 

Conformità

SS.UU. , Sentenza del 11/12/2023, n. 34419, relativa a una tipologia similare di credito di imposta

Anno pubb.

2026