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Sentenza del giorno 2 dicembre 2025, n. 8831 del 2025 (dep. 19/12//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II
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Composizione |
Petrucci Luigi (Presidente e relatore) Cefalo Vincenzo (Giudice) Cintioli Fulvio (Giudice) |
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168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 108 RETROATTIVITA' |
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Debiti tributari del "de cuius" - Responsabilità - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Rinuncia all'eredità - Efficacia retroattiva ex art. 521 cod. civ. - Conseguenze |
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Massima |
Il chiamato all’eredità che abbia rinunciato alla stessa non può mai essere considerato legittimato passivo rispetto ai tributi dovuti dal de cuius, anche se ha presentato la dichiarazione di successione. (In motivazione la Corte ha affermato che l’onere della prova della legittimazione passiva e, quindi, dell’accettazione dell’eredità espressa o tacita spetta all’Amministrazione finanziaria, che non potrà quindi giovarsi dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973, che riguarda esclusivamente gli eredi e non i chiamati all’eredità).
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Rif. normativi |
Artt. 459, 470, 519 e 521 c.c. Art. 65, DPR 29/09/1973, n. 600 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza del 19/12/2022, n. 37064 |
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Anno pubb. |
2025 |
