Giugno 2026

Tuesday 16 June 2026 07:54

I CHIAMATI ALL' EREDITA' NON SONO LEGITTIMATI PASSIVI RISPETTO ALL' AZIONE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

 

 

 

Sentenza del giorno 2 dicembre 2025, n. 8831 del 2025  (dep. 19/12//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

 

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)

Cefalo Vincenzo (Giudice)

Cintioli Fulvio (Giudice)

 

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"  -  108 RETROATTIVITA'

 

Debiti tributari del "de cuius" - Responsabilità - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Rinuncia all'eredità - Efficacia retroattiva ex art. 521 cod. civ. - Conseguenze

Massima

Il chiamato all’eredità che abbia rinunciato alla stessa non può mai essere considerato legittimato passivo rispetto ai tributi dovuti dal de cuius, anche se ha presentato la dichiarazione di successione. (In motivazione la Corte ha affermato che l’onere della prova della legittimazione passiva e, quindi, dell’accettazione dell’eredità espressa o tacita spetta all’Amministrazione finanziaria, che non potrà quindi giovarsi dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973, che riguarda esclusivamente gli eredi e non i chiamati all’eredità).

 

Rif. normativi

Artt. 459, 470, 519 e  521 c.c.

Art. 65, DPR 29/09/1973, n. 600

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 19/12/2022, n. 37064

Anno pubb.

2025