Giugno 2026

Tuesday 16 June 2026 07:43

IN MATERIA DI IMU LA PRESUNZIONE DI COINCIDENZA TRA RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE PUO' ESSERE SUPERATA SOLO CON SPECIFICA PROVA FORNITA DALL' ENTE IMPOSITORE

 

 

Sentenza del giorno 20 gennaio 2025, n. 1393 del 2025  (dep. 30/12//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

De Nicola Sergio (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -  340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

IMU – Esenzione per la “prima casa” - Residenza anagrafica e dimora abituale - Presunzione di coincidenza - Onere della prova contraria a carico dell'ente impositore.

Massima

In materia di IMU deve presumersi la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, sicché il Comune, ove intenda contestare l’esenzione dell’IMU per la “prima casa”, deve fornire specifica prova contraria, espletando anche puntuali verifiche (pure a mezzo della polizia municipale) per accertare la presenza (o meno) del contribuente nell’immobile in cui ha stabilito la residenza anagrafica. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che soltanto la prova da parte dell’ente locale consente di superare la presunzione legale e di dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’esenzione).

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 13, Decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214

Art. 8, secondo comma, D.lgs. 30/12/1992, n. 504

Conformità

 

Anno pubb.

2025