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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE |
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Riscossione tributaria - Disciplina emergenziale “COVID” – Termini di emissione e notificazione cartelle – Sospensione – Operatività limitata agli atti aventi scadenza nel periodo di sospensione – Proroga generalizzata di tutti i termini di decadenza e prescrizione – Non operatività. |
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Massima |
In tema di riscossione tributaria, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per l’adozione e la notificazione degli atti prevista dall’art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, trova applicazione esclusivamente con riguardo agli atti di accertamento i cui termini di decadenza scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, dovendo la relativa notificazione essere effettuata nel lasso temporale compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022; ne consegue che tale disciplina, di carattere speciale ed eccezionale, assorbe la proroga prevista dall’art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e non è applicabile agli atti il cui termine di scadenza, avuto riguardo alla disciplina ordinaria e senza considerare le proroghe emergenziali, non ricadeva originariamente all’interno delle suddette finestre temporali. |
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Rif. Normativi |
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Conformità Correlata |
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Anno pubb. |
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Thursday 11 June 2026 13:54
PROROGHE EMERGENZIALI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: L'ART. 157 DEL D.L. "RILANCIO" OPERA SOLO PER GLI ATTI IN SCADENZA NEL 2020
Pubblicato in
Giugno 2026
Allegati:
