Giugno 2026

Thursday 11 June 2026 13:53

LA PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER L' EMERGENZA COVID OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LE ANNUALITA' IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020

 

 

  • Sentenza del 06/05/2026, dep. il 15/05/2026, n. 133/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, Sez. 1

Composizione

  • Pres. Manzon
  • Rel. Manzon

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 203 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN

GENERE

 

Emergenza COVID - Art. 67 d.l. n. 18/2020 - Sospensione dei termini per le attività di accertamento - Effetti.

Massima

In tema di accertamento tributario, la sospensione di ottantacinque giorni dei termini di decadenza per le attività degli uffici impositori prevista dall’art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, costituisce disposizione eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, ed è operante esclusivamente con riguardo alle annualità il cui termine decadenziale veniva a scadere al 31 dicembre 2020; ne consegue che tale proroga non può essere estesa alle annualità successive, atteso il suo carattere derogatorio rispetto al principio di tassatività dei termini di decadenza e al divieto di loro proroga stabilito dall’art. 3, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212, restando pertanto illegittimo l’esercizio del potere accertativo oltre il termine ordinario per i periodi d’imposta non rientranti nell’ambito temporale espressamente contemplato dalla norma emergenziale.

Rif. Normativi

-     D.L. 17/03/2020, n. 18, art. 67

-     L. 24/04/2020, n. 27

-     D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 157

-      L. 17/07/2020, n. 77

-      D.lgs. 24/09/2015, n. 159, art. 12

-      L. 27/07/2000, n. 212, art. 3

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 7 bis

- d.P.R. 29/09/1973, art. 43

Vedi

 

  • Cass. civ, Sez. 5, n. 17668 del 30/06/2025

Anno pubb.

  • 2026