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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) 414 DETRAZIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA-DETRAZIONI |
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IVA – Interposizione fittizia di manodopera – Interposto che fattura in regime di esenzione IVA – Assenza di detrazione e di danno per l’Erario – Presupposti per contestare operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti – Mancanza. |
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Massima |
In tema di IVA, non è configurabile la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimento del regime fiscale applicato, qualora, nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto una presunta interposizione fittizia di manodopera, risulti che il soggetto asseritamente interposto abbia operato in regime di non imponibilità o di esenzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sì che l’imposta non sia stata detratta da alcuno e difetti, pertanto, un concreto pregiudizio per l’Erario, e il contribuente abbia inoltre dimostrato, in fatto, che le prestazioni rese siano coerenti con una genuina logica di esternalizzazione dell’attività, avuto riguardo all’autonomia amministrativa dell’appaltatore, alla regolarità della sua posizione contributiva e previdenziale, nonché all’effettivo mantenimento di un proprio potere organizzativo e direttivo sulle attività svolte, ancorché eseguite all’interno dei locali della committente; ne consegue che, in presenza di tali elementi, difettano i presupposti per qualificare l’operazione come soggettivamente inesistente, dovendosi escludere sia il carattere meramente cartolare del soggetto interposto, sia la finalizzazione dell’operazione a un indebito vantaggio d’imposta. |
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Rif. Normativi |
- D.P.R 26/10/1972, n. 633, art. 8, comma 1 lett. c) - D. Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 1 comma 1 lett. a) - D. Lgs. 10/09/2003, art. 29 - Cod. civ., art. 1655 |
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Correlatei
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Anno pubb. |
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