Giugno 2026

Thursday 11 June 2026 13:38

LA FALSA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA NELL'ACQUISTO "PRIMA CASA" DETERMINA LA PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE E L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI

 

 

 
  • Sentenza del 27/04/2026, dep. il 22/05/2026, n. 316/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sez. 2

Composizione

  • Pres. Fiore
  • Rel. Minervini
 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 065 APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – IN GENERE – TRIBUTI ERARIALI INDIRIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – IN GENERE

 

Imposta di registro – Agevolazione prima casa – Falsa dichiarazione di residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato – Successivo trasferimento di residenza in tale comune oltre 18 mesi – Irrilevanza - Decadenza dall’agevolazione – Operatività.

Massima

In tema di imposta di registro, la falsa dichiarazione resa dall’acquirente nell’atto di compravendita circa la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato determina la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” previste dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta, applicazione degli interessi e irrogazione delle relative sanzioni, atteso che la dichiarazione concernente la residenza costituisce uno dei presupposti essenziali richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio fiscale; ne consegue che la non veridicità della dichiarazione impedisce il consolidarsi del regime agevolativo, rilevando a tal fine l’oggettiva difformità tra quanto attestato dal contribuente e la situazione reale esistente al momento della stipula dell’atto. (In motivazione la Corte ha precisato che il trasferimento di residenza avvenuto diversi anni dopo l’atto non incide sulla falsità della dichiarazione resa al momento dell’atto).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 1 della nota II-bis tariffa parte I

Vedi

  • Non si rinvengono precedenti.

Anno pubb.

  • 2026