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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 065 APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – IN GENERE – TRIBUTI ERARIALI INDIRIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – IN GENERE |
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Imposta di registro – Agevolazione prima casa – Falsa dichiarazione di residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato – Successivo trasferimento di residenza in tale comune oltre 18 mesi – Irrilevanza - Decadenza dall’agevolazione – Operatività. |
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Massima |
In tema di imposta di registro, la falsa dichiarazione resa dall’acquirente nell’atto di compravendita circa la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato determina la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” previste dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta, applicazione degli interessi e irrogazione delle relative sanzioni, atteso che la dichiarazione concernente la residenza costituisce uno dei presupposti essenziali richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio fiscale; ne consegue che la non veridicità della dichiarazione impedisce il consolidarsi del regime agevolativo, rilevando a tal fine l’oggettiva difformità tra quanto attestato dal contribuente e la situazione reale esistente al momento della stipula dell’atto. (In motivazione la Corte ha precisato che il trasferimento di residenza avvenuto diversi anni dopo l’atto non incide sulla falsità della dichiarazione resa al momento dell’atto). |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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