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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
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Imposte sul reddito - Doppia residenza italo/rumena - Criterio principale - Abitazione permanente |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi, ai fini della determinazione della residenza fiscale del contribuente nell’ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali di collegamento c.d. “tie-breaker rules” – previsti dall’art. 4 del Modello OCSE e recepiti nelle convenzioni bilaterali – operano secondo un ordine gerarchico che attribuisce prevalenza, anzitutto, allo Stato nel quale il soggetto dispone di un’abitazione permanente e, in mancanza, a quello in cui è individuabile il centro degli interessi vitali, da accertarsi mediante una valutazione complessiva degli elementi personali, familiari ed economici riferibili al contribuente; ne consegue che deve essere riconosciuta la residenza fiscale nello Stato estero ove il contribuente abbia stabilito il nucleo familiare, la stabile abitazione e il prevalente centro degli interessi economici, ancorché permangano collegamenti con il territorio italiano. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto prevalente la residenza rumena del contribuente, valorizzando la disponibilità in Romania di un’abitazione permanente nella quale egli viveva con la moglie e le figlie, ivi inserite nel ciclo scolastico, nonché la circostanza che i redditi prodotti nello stesso Stato estero risultassero significativamente superiori a quelli percepiti in Italia nel medesimo periodo d’imposta).
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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