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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI-385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE |
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IRES – Computo perdite pregresse - Bilancio finale di liquidazione tempestivamente approvato – Limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta – Non applicabilità – Deducibilità fino al 100% - Sussistenza. |
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Massima |
In tema di IRES, le perdite fiscali pregresse sono integralmente deducibili nel bilancio finale di liquidazione tempestivamente approvato, senza applicazione del limite quantitativo dell’ottanta per cento del reddito imponibile previsto dall’art. 84, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale opera esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta ordinari e agli esercizi intermedi di liquidazione, nei quali le perdite conservano la loro ordinaria riportabilità; ne consegue che, nella fase conclusiva della liquidazione societaria, l’applicazione del predetto limite determinerebbe l’irreversibile perdita della quota residua non compensata, in contrasto con la ratio dell’istituto del riporto delle perdite e con il principio di effettività della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., dovendosi pertanto consentire, nel periodo finale di liquidazione, la piena compensazione delle perdite pregresse con il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione finale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la rettifica del reddito operata dall’Ufficio, che aveva ritenuto di imporre un limite alle perdite detraibili, non avrebbe potuto essere apportata con il controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73, in quanto la rettifica non era deducibile dai dati esposti dal contribuente, né implicava la mera correzione di errori materiali, quanto piuttosto una modifica alle soluzioni interpretative prospettate dalla parte contribuente rispetto alla normativa applicabile). |
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Rif. Normativi |
D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 182 D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 84 D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 36 bis |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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