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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 467 DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Costi - Deduzione (e detrazione della relativa IVA). 279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)- 414 DETRAZIONI TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere |
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Redditi di impresa – Deducibilità costi al fine delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e dell’IVA – Spese legali – Inerenza – Costi di difesa civile, penale e di transazione ingenerati da attività svolta per l’impresa - Rischio di impresa – Deducibilità- Sussistenza. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi e IVA, i costi sostenuti dall’impresa per spese legali relative a procedimenti civili, penali o transattivi originati da contestazioni concernenti il corretto esercizio dell’attività tipica e statutaria della società devono ritenersi inerenti all’attività d’impresa, ai sensi degli artt. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto espressione del rischio imprenditoriale connaturato all’esercizio dell’attività economica. (In applicazione di tale principio la Corte, nel ritenere la deducibilità, ha rilevato che la società contribuente svolgeva istituzionalmente attività di revisione e vigilanza degli enti cooperativi aderenti e, dunque, le spese di difesa e transazione sostenute in esito ad una contestazione sorta proprio a causa di tale attività dovevano ascriversi al rischio di impresa e, come tali, considerarsi inerenti l’attività). |
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Rif. Normativi |
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Conformi
Correlata |
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Anno pubb. |
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