Giugno 2026

Tuesday 09 June 2026 12:08

E' VALIDA LA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO IMPOSITIVO AVVENUTA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO COMUNICATO DAL CONTRIBUENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

 

 

 

 

Sentenza del giorno 15 dicembre 2025, n. 1371  del 2025  (dep. 17/12//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  007 NOTIFICA

 

Notifica dell’avviso di accertamento a mezzo pec – Indirizzo PEC valido e attivo - Formato ".pdf" o ".p7m" - Irrilevanza - Sufficienza - Contestazioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo

Massima

E’ valida la notificazione di un atto impositivo (nella specie, avviso di liquidazione per imposta di registro relativa al contratto di locazione di un immobile) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC, che il contribuente ha comunicato alla Camera di Commercio e che, quindi, risulta iscritto in pubblici registri. (In motivazione la Corte ha precisato che anche per le notificazioni con PEC vige il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, per cui il difetto del formato “.p7m” integra un’irregolarità priva di efficacia invalidante, se l’atto è stato comunque conosciuto dal contribuente, che l’ha impugnato, senza contestare specificamente la difformità della copia “.pdf” notificata).

Rif. normativi

Artt. 147, 149 bis e 156  c.p.c.

Artt. 3 bis e 4,  Legge 21/01/1994, n. 53

Art. 16-ter, comma 1-ter, Decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221

Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 602

Art. 60, DPR   29/09/1973, n. 600

                       

 

 

Conformità

Cass., sez. 5, Ordinanza del 03/12/2024, n. 30922

Cass., sez. 5, Ordinanza del 10/01/2025, n. 677

Anno pubb.

2025