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Sentenza del giorno 15 dicembre 2025, n. 1371 del 2025 (dep. 17/12//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Cagnoli Luisa Anna (Relatore) Monaca Giovanni (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA |
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Notifica dell’avviso di accertamento a mezzo pec – Indirizzo PEC valido e attivo - Formato ".pdf" o ".p7m" - Irrilevanza - Sufficienza - Contestazioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo |
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Massima |
E’ valida la notificazione di un atto impositivo (nella specie, avviso di liquidazione per imposta di registro relativa al contratto di locazione di un immobile) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC, che il contribuente ha comunicato alla Camera di Commercio e che, quindi, risulta iscritto in pubblici registri. (In motivazione la Corte ha precisato che anche per le notificazioni con PEC vige il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, per cui il difetto del formato “.p7m” integra un’irregolarità priva di efficacia invalidante, se l’atto è stato comunque conosciuto dal contribuente, che l’ha impugnato, senza contestare specificamente la difformità della copia “.pdf” notificata). |
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Rif. normativi |
Artt. 147, 149 bis e 156 c.p.c. Artt. 3 bis e 4, Legge 21/01/1994, n. 53 Art. 16-ter, comma 1-ter, Decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221 Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 602 Art. 60, DPR 29/09/1973, n. 600
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Conformità |
Cass., sez. 5, Ordinanza del 03/12/2024, n. 30922 Cass., sez. 5, Ordinanza del 10/01/2025, n. 677 |
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Anno pubb. |
2025 |
