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Sentenza del giorno 15 dicembre 2025, n. 1370 del 2025 (dep. 17/12//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente e relatore) Cagnoli Luisa Anna (Giudice) Monaca Giovanni (Giudice) |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE |
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Redditi di capitale – Imputazione - Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione "pro quota" ai soci - Presunzione salvo prova contraria – Ammissibilità – Socio formale – Onere della prova |
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Massima |
L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci in considerazione della loro partecipazione alla gestione societaria, che determina l’inversione dell’onere della prova nei confronti del socio, il quale dovrà dimostrare che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che tale presunzione, con il relativo onere probatorio, opera anche nei confronti del socio, che afferma di essere titolare meramente formale delle quote ma estraneo di fatto alla gestione societaria). |
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Rif. normativi |
Art. 2697 c.c. Art. 2729 c.c. Artt. 38 e 39, DPR 29/09/1973, n. 600 Art. 42, DPR 22/12/1986, n. 917 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza del 18/10/2017, n. 24534 |
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Anno pubb. |
2025 |
Tuesday 09 June 2026 11:58
LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE AI SOCI DEGLI UTILI EXTRACONTABILI NELLE SOCIETA' DI CAPITALI A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL SOCIO SOLTANTO "FORMALE"
Pubblicato in
Giugno 2026
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