Giugno 2026

Tuesday 09 June 2026 11:58

LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE AI SOCI DEGLI UTILI EXTRACONTABILI NELLE SOCIETA' DI CAPITALI A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL SOCIO SOLTANTO "FORMALE"

 

 

Sentenza del giorno 15 dicembre 2025, n. 1370  del 2025  (dep. 17/12//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente e relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

Monaca Giovanni (Giudice)

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  464 IMPUTAZIONE

 

Redditi di capitale – Imputazione - Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione "pro quota" ai soci - Presunzione salvo prova contraria – Ammissibilità – Socio formale – Onere della prova

Massima

L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci in considerazione della loro partecipazione alla gestione societaria, che determina l’inversione dell’onere della prova nei confronti del socio, il quale dovrà dimostrare che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che tale presunzione, con il relativo onere probatorio, opera anche nei confronti del socio, che afferma di essere titolare meramente formale delle quote ma estraneo di fatto alla gestione societaria).

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 2729 c.c.

Artt. 38 e 39,  DPR 29/09/1973, n. 600

Art. 42, DPR 22/12/1986, n. 917      

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 18/10/2017, n. 24534

Anno pubb.

2025