Giugno 2026

Monday 01 June 2026 14:35

IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE AI SENSI DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E' SOGGETTO ALL' ORDINARIO TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE

 

 

 

  • Sentenza del 26/02/2026, dep. 16/03/2026, n. 70/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, sez. 1

Composizione

  • Pres. Drigani
  • Rel. D’Amato

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

 

Rimborso delle imposte ai sensi dell’art. 6 della Convenzione contro le doppie imposizioni – Istanza – Termine di decadenza – Inesistenza – Termine di prescrizione decennale – Applicabilità – Sussistenza.

 

Massima

In tema di rimborso delle imposte ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni n. 90/436/CEE, ratificata con la legge n. 99/1993, dovuto a seguito della rettifica degli utili di imprese associate, la richiesta di rimborso non è soggetta ad alcun termine di decadenza, ed in particolare a quello biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ma al solo termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., il cui dies a quo decorre dal momento in cui il contribuente accetta, con nota scritta, la conclusione della procedura amichevole (MAP) tra gli Stati interessati.

 

Rif. Normativi

  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21
  • L. 22/03/1993, n. 99, art. 1
  • Cod. civ., art. 2946

Conformità

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026