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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 520 DETRAZIONI - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE |
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Reddito d’impresa – Spese di rappresentanza e di pubblicità – Criteri distintivi – Individuazione.
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Massima |
In tema di reddito d’impresa, ai fini della distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, il criterio discretivo degli “obiettivi perseguiti” impone di qualificare le prime – disciplinate dall’art. 108, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dal d.m. 19 novembre 2008 – come quelle sostenute per accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, senza una diretta aspettativa di incremento delle vendite, e le seconde, invece, come quelle direttamente finalizzate alla promozione commerciale dei prodotti o servizi, con immediata correlazione ai ricavi ai sensi dell’art. 109 del medesimo d.P.R. (In applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato le spese collegate al contratto di sponsorizzazione tra una società operante nel settore della componentistica per auto e un team automobilistico - che prevedeva l’apposizione sulle autovetture in gara del nome della società sponsor – come spese di rappresentanza, posto che soltanto due gare automobilistiche si erano svolte in Italia mentre le restanti gare si erano svolte su circuiti esteri, non risultando sufficientemente provato dalle tabelle del fatturato il ritorno economico di dette spese). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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