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Composizione |
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179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 298 PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
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Imposta di registro e ipotecaria – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Requisiti soggettivi e oggettivi – Individuazione.
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Massima |
In tema di imposta di registro e ipotecaria, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 601/1973 e dell’art. 12 della l. n. 1102/1971, l’acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l’esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l’impossibilità della coltivazione del fondo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’estensione dei terreni posseduti dal contribuente che invoca il beneficio fiscale deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’acquisto). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2026 |
