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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE |
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Processo tributario – Accordo di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis d.lgs. n. 545/1992 – Mancato pagamento della somma dovuta da parte del contribuente – Proponibilità del successivo ricorso – Ammissibilità – Sussistenza.
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Massima |
In tema di contenzioso tributario, la mancata conclusione dell’accordo di mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – per effetto del mancato pagamento, nei termini, delle somme dovute dal contribuente a perfezionamento della procedura – non comporta l’inammissibilità né la preclusione dell’impugnazione dell’atto impositivo, atteso che il perfezionamento della mediazione richiede, quale condizione indefettibile, l’integrale versamento di quanto concordato, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato art. 17-bis. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in difetto di tale adempimento, la procedura si considera non perfezionata e resta ferma la piena esperibilità della tutela giurisdizionale mediante ricorso dinanzi al giudice tributario avverso l’avviso di accertamento, nel rispetto dei termini processuali di cui agli artt. 21 e 22 del medesimo decreto).
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
2026 |
