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Tributi (in generale) – IRAP – imprese di assicurazione – dividendi percepiti da società figlie UE – inclusione nella base imponibile in misura del 50% – compatibilità con la Direttiva madre-figlia (Dir. 2011/96/UE) – limite massimo di imposizione del 5% – rilevanza ai fini Irap – motivazione apparente della sentenza di appello – cassazione con rinvio
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In tema di IRAP per le imprese di assicurazione, la Direttiva madre-figlia (Dir. 2011/96/UE), nel vietare l’assoggettamento a imposizione dei dividendi percepiti dalla società madre in misura eccedente il 5% del loro importo, opera con riferimento a qualsiasi imposta che includa nella propria base imponibile tali dividendi o una loro frazione, indipendentemente dalla natura del tributo. Ne consegue che l’inclusione dei dividendi nella base imponibile Irap delle imprese di assicurazione nella misura del 50%, prevista dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, può risultare incompatibile con la Direttiva, ove il prelievo Ires già esaurisca la misura massima del 5% consentita. La sentenza di appello che si limiti ad affermare, in modo del tutto astratto e senza motivazione specifica, che la Direttiva non si applica all’Irap, incorre nel vizio di motivazione apparente. |
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Il fatto Una Compagnia di assicurazione e riassicurazione s.p.a. formulava istanza di rimborso dell’IRAP versata nel 2014, calcolata ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, che include i dividendi nella base imponibile delle imprese di assicurazione nella misura del 50%. La società riteneva illegittima tale imposizione in quanto contrastante con il limite massimo del 5% previsto dalla Direttiva madre-figlia (Dir. 2011/96/UE), sostenendo che tale soglia fosse già integralmente consumata dall’imposizione IRES ai sensi dell’art. 89 TUIR. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso; la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso della società; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello, affermando apoditticamente che la Direttiva madre-figlia non si applica all’IRAP. La società ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
La questione Al vaglio dei giudici di legittimità la questione se il divieto posto dall’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE – che impedisce di assoggettare i dividendi percepiti dalla società madre a imposizione in misura eccedente il 5% – operi con riguardo alla sola imposta sul reddito delle società (IRES) ovvero si estenda a qualsiasi tributo che includa detti dividendi nella propria base imponibile, ivi compresa l’IRAP; e, conseguentemente, se la norma interna che assoggetta a IRAP i dividendi delle imprese di assicurazione nella misura del 50% debba essere disapplicata per contrasto con la Direttiva, con eventuali profili di discriminazione alla rovescia rispetto ai dividendi di fonte nazionale o extra-UE.
Il ricorso La società ricorrente deduce, con il primo motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.), la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto la CGT2 si sarebbe limitata ad affermare l’inapplicabilità della Direttiva all’IRAP senza confrontarsi con la tesi centrale della ricorrente, incentrata sul se il prelievo IRAP concorra al raggiungimento del limite del 5%; con il secondo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla giurisprudenza unionale che ha affermato il limite di tassazione dei dividendi a prescindere dalla qualificazione del tributo; con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), la violazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE, degli artt. 89 TUIR e 7 d.lgs. n. 446/1997, nonché degli artt. 3 e 53 Cost. e degli artt. 49 e 63 TFUE, sostenendo che la disapplicazione della norma IRAP per i soli dividendi UE determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei percettori di dividendi nazionali o extra-UE.
La decisione La Sezione Tributaria della Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo. La CGT2 aveva reso una motivazione del tutto apparente, limitandosi ad un’unica apodittica affermazione – che la Direttiva non si estende all’IRAP – senza confrontarsi con il thema decidendum, che non attiene all’applicabilità della Direttiva all’IRAP in quanto tale, bensì al se il prelievo IRAP sui dividendi concorra al raggiungimento del limite massimo di imposizione del 5% previsto dalla Direttiva. La Corte rileva inoltre che tale affermazione appare oggi non coerente con la sopravvenuta decisione della CGUE del 1° agosto 2025 (cause riunite C-92/24 a C-94/24, Banca Mediolanum), che ha statuito che l’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposizione, in misura superiore al 5%, i dividendi percepiti da società madri residenti in Italia da società figlie UE, anche qualora tale imposizione venga realizzata tramite un’imposta – come l’IRAP – che non sia un’imposta sui redditi, ma che includa nella base imponibile tali dividendi o una loro frazione. La Corte segnala altresì che il legislatore è successivamente intervenuto con la legge di bilancio 2026 (l. n. 199 del 2025), introducendo il comma 1-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 446/1997, che esclude al 95% dalla base IRAP i dividendi provenienti da società UE/SEE al ricorrere delle condizioni della Direttiva, con applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e facoltà di rimborso per i periodi anteriori. La sentenza viene cassata con rinvio alla CGT2 della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie alla luce della decisione CGUE e del mutato quadro normativo.
In conclusione La Corte accoglie il primo motivo per vizio di motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c.), con assorbimento del secondo e del terzo. La sentenza cassata con rinvio è tenuta a riesaminare la fattispecie alla luce: (i) della decisione CGUE, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum (cause riunite C-92/24 a C-94/24), che ha chiarito la portata applicativa della Direttiva madre-figlia anche ai tributi diversi dall’imposta sul reddito delle società; (ii) del mutato quadro normativo interno introdotto dalla legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025), che ha previsto l’esclusione al 95% dei dividendi UE/SEE dalla base Irap delle imprese di assicurazione, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025 e rimborso per i periodi anteriori. Restano assorbite le istanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di questione di legittimità costituzionale. |
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Orientamenti Giurisprudenziali |
Conformi: CGUE, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, cause riunite C-92/24 a C-94/24; CGUE, 20 ottobre 2011, C-284/09, Commissione c. Germania; CGUE, 12 febbraio 2009, C-138/07, Belgacom; Cass. civ., Sez. Trib., n. 22577/2012; Cass. civ., Sez. Trib., n. 5381/2017 Non conformi: Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sent. n. 435/2023 |
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Rif. normativi |
Art. 4, Dir. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 (Direttiva madre-figlia); art. 7, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP – imprese di assicurazione); art. 89, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); art. 132, c.p.c.; art. 36, d.lgs. n. 546/1992; art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n. 446/1997 (introdotto dall’art. 1, comma 47, l. n. 199/2025 – legge di bilancio 2026) |
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Dati sentenza |
Cass. civ., Sez. Trib., (data ud. 07/01/2026) 03/06/2026, n. 17653 |
Redattore: Stanislao De Matteis
