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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Estinzione del reato - Archiviazione della denuncia - Irrilevanza - Fondamento. |
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Il raddoppio dei termini di accertamento è legato alla gravità della violazione che si manifesta con l’inoltro della denuncia penale, in esito ad una positiva delibazione sulla sussistenza degli estremi di reato, e non all’esito del procedimento penale che ne scaturisce. Non si configura pertanto la decadenza per gli atti impositivi notificati entro il termine raddoppiato, pur se successivamente all’archiviazione in sede penale sulla denuncia presentata dall’Amministrazione finanziaria.
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La Corte di Cassazione ha affermato che lo scopo del raddoppio dei termini è quello di far sì che, in presenza di una violazione tributaria particolarmente grave, tale da integrare una fattispecie di reato, l’amministrazione finanziaria abbia un tempo maggiore per svolgere il procedimento di accertamento del debito fiscale. Pertanto, una volta che si sono integrati i presupposti per il raddoppio del termine di accertamento previsti dalla norma, viene in gioco il principio della efficienza e del buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, Cost., che fa sì che l’ufficio deputato all’emissione dell’avviso di accertamento debba poter contare su un preciso e determinato termine di decadenza per effettuare la ripresa fiscale. Di conseguenza, il termine raddoppiato (rispetto a quello ordinario) per la notifica dell’avviso di accertamento resta tale e non subisce modifiche alla sua durata conseguenti all’esito del procedimento penale. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass., Sez. Trib., Sentenza del 15/09/2022, n. 27250 |
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Rif. normativi |
Art. 43, DPR 29/09/1973, n. 600 Art. 331 c.p.p.
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Dati sentenza |
Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 16726 del 17 marzo 2026, dep. 28 maggio 2026 |
Redattore: Cons. Francesco Antonino Cancilla
