Aprile 2026

Tuesday 28 April 2026 16:42

CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI PER INSUFFICIENTE VERSAMENTO IMU REITERATO NEL TEMPO

 

 

  • Sentenza del 28/01/2026, n. 63 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza

Composizione

  • Giudice mon. Pipeschi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

 

IMU – Errato calcolo della base imponibile – Insufficiente versamento per più annualità – Sanzioni tributarie – Cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 – Applicabilità – Sussistenza.

Massima

In tema di sanzioni tributarie, l’insufficiente versamento dell’IMU, derivante dall’applicazione di un’errata base imponibile, integra un’ipotesi di violazioni della medesima indole, sicché, ove la condotta sia reiterata in più annualità d’imposta, trova applicazione il cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. (Principio enunciato in relazione a fattispecie nella quale la base imponibile era stata erroneamente calcolata assumendo il valore di acquisto all’asta dell’immobile in luogo del valore venale risultante dalla perizia di stima redatta nell’ambito della procedura fallimentare).

 

Rif. Normativi

  • D.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 12, comma 5

Vedi

  • Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 1933 del 18/01/2024
  • Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 22477 del 18/07/2022
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 11432 del 08/04/2022

Anno pubb.

  1. 2026

 

 

  • Sentenza n. 745 del 23/02/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

  • Pres. Guidi
  • Rel. D’Arcangelo

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Irpef – Imposte pagate all’estero – Documento dell’Amministrazione finanziaria attestante il versamento – Mancanza – Irrilevanza - Credito d’imposta – Spettanza.

Massima

In tema di IRPEF, ai sensi dell’art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il contribuente ha diritto al riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero quando le ritenute risultino dalla certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro italiano, ancorché manchi la produzione di una specifica attestazione proveniente dall’amministrazione finanziaria estera idonea a documentare il versamento a titolo definitivo delle imposte.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art.15
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Vedi

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026