Aprile 2026

Tuesday 28 April 2026 16:33

CREDITO D'IMPOSTA ESTERO RICONOSCIBILE ANCHE SENZA ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' FISCALE STRANIERA

 

  • Sentenza n. 745 del 23/02/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

  • Pres. Guidi
  • Rel. D’Arcangelo

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Irpef – Imposte pagate all’estero – Documento dell’Amministrazione finanziaria attestante il versamento – Mancanza – Irrilevanza - Credito d’imposta – Spettanza.

Massima

In tema di IRPEF, ai sensi dell’art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il contribuente ha diritto al riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero quando le ritenute risultino dalla certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro italiano, ancorché manchi la produzione di una specifica attestazione proveniente dall’amministrazione finanziaria estera idonea a documentare il versamento a titolo definitivo delle imposte.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art.15
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Vedi

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026