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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE |
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Imposta sui redditi delle persone fisiche - Reddito di lavoro dipendente all’estero - Credito d’imposta - Documentazione probatoria del credito - Certificazione rilasciata da sostituto di imposta - Sufficienza. |
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Massima |
In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, ai fini del riconoscimento al contribuente residente in Italia del credito per le imposte pagate all’estero volto a evitare la doppia imposizione, non è richiesta una attestazione delle autorità fiscali straniere circa la definitività del prelievo, essendo sufficiente la produzione della certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi dell’Agenzia - secondo la quale è necessaria la documentazione rilasciata dall’autorità fiscale estera da cui risulti il versamento dell’imposta e la sua definitività - con conseguente riconoscimento del credito di imposta in favore del contribuente, residente in Italia, per attività di lavoro dipendente svolta nei Paesi Bassi ove era stato assoggettato ad imposizione). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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Tuesday 28 April 2026 11:06
SUFFICIENTE LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA ESTERO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA, IVI PAGATA, SUL REDDITO DI LAVORO
Pubblicato in
Aprile 2026
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