Aprile 2026

Tuesday 28 April 2026 11:06

SUFFICIENTE LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA ESTERO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA, IVI PAGATA, SUL REDDITO DI LAVORO

 

  • Sentenza del 31/03/2026, n. 702 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

  • Pres. Giordano
  • Rel. Borsani

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

 

Imposta sui redditi delle persone fisiche - Reddito di lavoro dipendente all’estero - Credito d’imposta - Documentazione probatoria del credito - Certificazione rilasciata da sostituto di imposta - Sufficienza.

Massima

In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, ai fini del riconoscimento al contribuente residente in Italia del credito per le imposte pagate all’estero volto a evitare la doppia imposizione, non è richiesta una attestazione delle autorità fiscali straniere circa la definitività del prelievo, essendo sufficiente la produzione della certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi dell’Agenzia - secondo la quale è necessaria la documentazione rilasciata dall’autorità fiscale estera da cui risulti il versamento dell’imposta e la sua definitività - con conseguente riconoscimento del credito di imposta in favore del contribuente, residente in Italia, per attività di lavoro dipendente svolta nei Paesi Bassi ove era stato assoggettato ad imposizione).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 2
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 51, comma 8-bis
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformi

  • CGT II° Lombardia, n. 201 del 20/01/2025

Anno pubb.

  • 2026