|
|
|
Composizione |
|
|
|
279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE |
|
Accertamento con adesione – Nuova contestazione – Riqualificazione di fatti già noti – Inammissibilità. |
|
|
Massima |
In tema di accertamento con adesione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché dei principi desumibili dagli artt. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la definizione del debito tributario preclude all’Amministrazione finanziaria l’emissione, per la medesima annualità, di ulteriori atti impositivi o contestazioni integrative, salvo che emergano fatti nuovi successivi o comunque non conosciuti né conoscibili al momento della definizione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non integrano fatti nuovi né il mutamento di orientamenti giurisprudenziali né lo svolgimento di mere indagini integrative che non abbiano condotto all’acquisizione di elementi di novità sostanziale rispetto a quelli già valutati in sede di adesione). |
|
Rif. Normativi |
|
|
Conformi
Correlate |
|
|
Anno pubb. |
|
