|
|
|
|
Composizione |
|
|
|
40 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE – BOLLO AUTO |
|
Obbligo di pagamento della tassa automobilistica – Autovetture destinate alla rivendita -Interruzione in capo al concessionario - Provenienza dall’estero del veicolo– Operatività – Sussistenza. |
|
|
Massima |
In tema di tassa automobilistica, l’interruzione dell’obbligo di versamento prevista per i soggetti esercenti attività di commercio di autoveicoli si applica anche alle autovetture importate che non siano mai state assoggettate a un precedente pagamento dell’imposta, atteso che la disciplina di cui all’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, pur facendo testualmente decorrere l’effetto interruttivo dalla scadenza del periodo già coperto da versamento, deve essere interpretata in senso funzionale e teleologico, coerente con la ratio di esentare il commerciante che detiene il veicolo esclusivamente ai fini della rivendita, anche quando manchi un precedente periodo d’imposta perché il veicolo, in quanto importato, non vi era anteriormente soggetto, restando ferma l’osservanza degli adempimenti di annotazione presso il PRA secondo la normativa vigente. |
|
Rif. Normativi |
|
|
Anno pubb. |
|
