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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI |
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Credito IRPEF in compensazione - Mancanza del visto di conformità sulla dichiarazione - Disconoscimento del credito - Illegittimità. |
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Massima |
In tema di compensazione dei crediti d’imposta, il visto di conformità assolve alla funzione di consentire un controllo preventivo sull’esistenza e sulla spettanza del credito mediante la verifica demandata a un professionista abilitato, con la conseguenza che la sua omessa apposizione, laddove sia accertata sul piano sostanziale la sussistenza del credito e il diritto del contribuente alla compensazione, configura una violazione meramente formale, inidonea a compromettere l’esercizio dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e ad incidere sulla base imponibile o sul corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, non determinando pertanto il venir meno del diritto alla compensazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato illegittimo l’atto di recupero del credito IRPEF, utilizzato in compensazione, motivato con riferimento alla mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione). |
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Rif. Normativi |
- D.L. 01/07/2009, n. 78 art. 10 - L. 03/08/2009, n. 102 - D.P.R. 26/10/1972, art. 38-bis |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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