Aprile 2026

Tuesday 28 April 2026 10:12

LA MANCANZA DEL VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE NON PREGIUDICA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IRPEF

 

 

 

  • Sentenza del 30/03/2026, n. 209 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza.

Composizione

  • Pres. De Matteis
  • Rel. De Matteis

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

 

Credito IRPEF in compensazione - Mancanza del visto di conformità sulla dichiarazione - Disconoscimento del credito - Illegittimità.

Massima

In tema di compensazione dei crediti d’imposta, il visto di conformità assolve alla funzione di consentire un controllo preventivo sull’esistenza e sulla spettanza del credito mediante la verifica demandata a un professionista abilitato, con la conseguenza che la sua omessa apposizione, laddove sia accertata sul piano sostanziale la sussistenza del credito e il diritto del contribuente alla compensazione, configura una violazione meramente formale, inidonea a compromettere l’esercizio dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e ad incidere sulla base imponibile o sul corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, non determinando pertanto il venir meno del diritto alla compensazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato illegittimo l’atto di recupero del credito IRPEF, utilizzato in compensazione, motivato con riferimento alla mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione).

Rif. Normativi

- D.L. 01/07/2009, n. 78 art. 10

- L. 03/08/2009, n. 102

- D.P.R. 26/10/1972, art. 38-bis

Conformi

  • Cass. civ., sez. 5, n. 19786 del 17/07/2025
  • Cass. civ., sez. 5, n. 7154 del 17/03/2025

Anno pubb.

  • 2026