Aprile 2026

Wednesday 20 May 2026 10:35

LA DIVERGENZA DELLE CONTESTAZIONI RISPETTO ALLO SCHEMA D'ATTO VIOLA IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E RENDE INVALIDO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

 

 

 
  • Sentenza del 30.01.2026 dep. 04/02/2026, n. 76 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza

Composizione

  • Pres. De Matteis
  • Rel. De Matteis

 

77 TRIBUTI (IN GENERALE) 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

 

Accertamento – Contraddittorio preventivo – Modifica contestazioni – Avviso di accertamento – Invalidità.

Massima

In tema di contraddittorio endoprocedimentale, ai sensi degli artt. 6‑bis e 7 della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, l’avviso di accertamento che modifichi le contestazioni rispetto a quelle formulate nello schema d’atto è invalido qualora non sia preceduto dalla notificazione di un nuovo schema d’atto, idoneo a riattivare il contraddittorio, trattandosi di atto autonomamente lesivo del diritto di difesa del contribuente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale vizio non può ritenersi sanato ove, all’esito della prova di resistenza, risulti che il contribuente abbia in giudizio dedotto elementi difensivi concretamente idonei a incidere sulla pretesa, come dimostrato, nella vicenda esaminata, dall’ulteriore ridimensionamento della stessa da parte dell’Amministrazione nelle proprie difese).

Rif. Normativi

  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 6 bis

Conformi

  • Cass., Sez. U, n. 21271 del 25/07/2025
  • Cass. Sez. 5, ord, n. 37234 del 21/12/2022
  • Cass., Sez. 5, n. 20436 del 19/07/2021

Anno pubb.

  • 2026