Aprile 2026

Tuesday 28 April 2026 10:00

OPERAZIONI IVA INESISTENTI: DISTINZIONE TRA INESISTENZA OGGETTIVA E SOGGETTIVA

 

  • Sentenza del 02/03/2026, n. 133 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza.

Composizione

  • Pres. De Matteis
  • Rel. Genovese

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE

 

Imposte sui redditi - Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - Inesistenza oggettiva e soggettiva - Criterio discretivo.

Massima

In tema di IVA, l’operazione è oggettivamente inesistente quando risulti l’inesistenza dell’acquisto in capo al soggetto interposto e sia altresì dimostrato, quale ulteriore requisito, che la merce, indipendentemente dalla sua provenienza, non sia mai entrata nella disponibilità dell’acquirente, mentre ricorre l’inesistenza soggettiva qualora l’operazione dissimuli una cessione effettivamente avvenuta ma realizzata da soggetto diverso da quello formalmente indicato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che gli elementi addotti dal contribuente erano tali da far ritenere che la merce, quand’anche non movimentata personalmente dal legale rappresentante, fosse, comunque, entrata nella disponibilità della società, con conseguente annullamento dei rilievi dell’Ufficio ai fini delle imposte dirette).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109

Correlate

  • Cass. civ., sez. 5, n. 24905 del 08/09/2025

Anno pubb.

  • 2026