Aprile 2026

Tuesday 28 April 2026 09:54

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI E PROVA CONTRARIA: INSUFFICIENZA DELLA SOLA REGOLARITA' CONTABILE

 

 
  • Sentenza del 23/12/2025, n. 5195 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

  • Pres. Lotti
  • Rel. Salvo

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)-001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE 

 

Redditi di impresa – Deducibilità dei costi – Operazioni oggettivamente inesistenti – Fatture – Riparto dell’onere della prova – Spetta all’amministrazione – Presunzioni – Ammissibilità – Prova contraria – Regolarità contabile – Insufficienza.

Massima

In tema di imposte sui redditi e IVA, in caso di disconoscimento di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, mentre il contribuente, a prova contraria, non può limitarsi ad allegare la regolare tenuta della contabilità e la formale esistenza delle fatture, circostanza di per sé necessaria ma non sufficiente, neppure ai fini dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dovendo invece dimostrare l’effettiva esistenza e inerenza delle operazioni, in conformità al principio generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., risultando irrilevante la mera regolarità formale dei documenti contabili anche in ipotesi di frode. (In applicazione di tale principio, la Corte ha valorizzato quali indizi della natura di cartiera dei fornitori il fatto che gli stessi non risultassero aver presentato dichiarazioni dei redditi né aver depositato bilanci, avessero sedi fittizie, utenze inattive o attive in luoghi diversi dai locali di impresa, non avessero dipendenti o ne avessero avuti per brevissimi periodi ed in numero esiguo, non vantassero significavi acquisti ovvero gli stessi provenissero da società a loro volta aventi caratteristiche di cartiera).  

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109
  • Cod. civ., art. 2729
  • Cod. civ., art. 2697

Conformi

  • Cass., sez. 5, ord., n. 10336 del 19/04/2025

Anno pubb.

  • 2025