Aprile 2026

Monday 27 April 2026 08:23

LAVORATORI IMPATRIATI E TEMPISTICA DEL RIMPATRIO: NECESSARIA LA CONTEMPORANEITA' TRA RESIDENZA E ATTIVITA' LAVORATIVA

 

 

  • Sentenza del 04/03/2026, n. 486 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Craveia
  • Rel. Appignani

   

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

Agevolazione per lavoratori rimpatriati (art. 16 d.lgs. 147/2015) - Contestualità tra trasferimento di residenza e inizio dell’attività lavorativa - Esclusione del beneficio in caso di significativo intervallo temporale – Sussistenza.

Massima

In tema di agevolazione fiscale prevista dall’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, diretta a favorire il rimpatrio di lavoratori qualificati, il beneficio si applica solo ove sussista una sostanziale contestualità tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa cui è riferita la tassazione agevolata, rimanendo escluso in caso di avvio dell’attività a distanza di tempo significativo dal rimpatrio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha negato l’agevolazione ad un contribuente che, dopo aver trasferito la residenza in Italia nel 2019, aveva reperito un’occupazione soltanto dopo circa un anno di inoccupazione.)

Rif. Normativi

  • D. Lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16
  • L. 30/12/2010, n. 238, art. 2
  • L. 30/12/2010, n. 238, art. 3

Collegate

Difformi

  • CGT I Milano, n. 2587 del 10/07/2023
  • CGT II Lombardia, n. 2760 del 05/12/2025

Anno pubb.

  • 2026