Aprile 2026

Friday 24 April 2026 07:15

L'APPELLO ECCESSIVAMENTE AMPIO E GENERICO DEVE ESSERE DICHIARATO INAMMISSIBILE

 

Sentenza del 22 aprile 2024, n. 1080  del 2025  (dep. 19/09/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Cagnoli Luisa Anna  (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovanni  (Giudice)

 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

 

Ricorso in appello – Eccessiva ampiezza – Sproporzione rispetto alla complessità della causa - Motivi generici – Economia processuale – Sinteticità degli atti - Inammissibilità dell’impugnazione

Massima

In tema di redazione degli atti processuali, il ricorso in appello che sia eccessivamente ampio e sproporzionato rispetto alla complessità della causa e che contenga motivi generici, che palesino l’assenza - da parte della difesa dell’appellante - di un’adeguata selezione e rielaborazione sintetica del contenuto delle circostanze di fatto, degli argomenti di diritto e dei documenti effettivamente rilevanti, deve essere dichiarato inammissibile. (In motivazione è stato affermato che i principi di carattere generale di sintesi e di economia processuale affermati nel processo civile, in quanto aventi carattere generale, devono estendersi anche al processo tributario, ove - in conformità - sono posti i requisiti di specificità e di sinteticità dei motivi dell’impugnazione).

 

Rif. normativi

 Art. 366 c.p.c.

Art. 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Art. 52, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Conformità

SS.UU., Sentenza 11/04/2012 n. 5698

Anno pubb.

2025