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Sentenza del 22 aprile 2024, n. 1080 del 2025 (dep. 19/09/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Cagnoli Luisa Anna (Presidente) Carta Marco (Relatore) Monaca Giovanni (Giudice) |
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI |
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Ricorso in appello – Eccessiva ampiezza – Sproporzione rispetto alla complessità della causa - Motivi generici – Economia processuale – Sinteticità degli atti - Inammissibilità dell’impugnazione |
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Massima |
In tema di redazione degli atti processuali, il ricorso in appello che sia eccessivamente ampio e sproporzionato rispetto alla complessità della causa e che contenga motivi generici, che palesino l’assenza - da parte della difesa dell’appellante - di un’adeguata selezione e rielaborazione sintetica del contenuto delle circostanze di fatto, degli argomenti di diritto e dei documenti effettivamente rilevanti, deve essere dichiarato inammissibile. (In motivazione è stato affermato che i principi di carattere generale di sintesi e di economia processuale affermati nel processo civile, in quanto aventi carattere generale, devono estendersi anche al processo tributario, ove - in conformità - sono posti i requisiti di specificità e di sinteticità dei motivi dell’impugnazione).
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Rif. normativi |
Art. 366 c.p.c. Art. 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Art. 52, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 |
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Conformità |
SS.UU., Sentenza 11/04/2012 n. 5698 |
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Anno pubb. |
2025 |
Friday 24 April 2026 07:15
L'APPELLO ECCESSIVAMENTE AMPIO E GENERICO DEVE ESSERE DICHIARATO INAMMISSIBILE
Pubblicato in
Aprile 2026
Allegati:
