Aprile 2026

Friday 24 April 2026 07:11

L'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE NON COMPORTA ACQUIESCENZA MA INTEGRA UN RICONOSCIMENTO DEL DEBITO IDONEO AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE

 

 

Sentenza del giorno 11 aprile 2025, n. 1031  del 2025  (dep. 10/09/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

 

Composizione

Atzeni Manfredo  (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Latti Franco  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  062 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

 

Domanda di rateizzazione – Riconoscimento di debito – Interruzione della prescrizione – Incompatibilità con l’omessa notifica delle cartelle

Massima

La domanda di rateizzazione dei tributi, sebbene non costituisca acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa fiscale, integra nondimeno un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che l’istanza di rateizzazione è totalmente incompatibile con l’eccezione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento essendo esse richiamate nella medesima istanza per cui risultano conosciute dal contribuente).

Rif. normativi

Art. 2944 c.c.

Art. 10, comma 1, DPR 29/09/1973, n. 602

Art. 21, comma 1, D.lgs. 31/12/1992, n. 546

Art. 1, comma 2-ter, D.L. 31/05/2010, convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122

Conformità

Cass. sez.V, ordinanza 18/06(2018, n. 16098

Anno pubb.

2025