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Sentenza del giorno 11 novembre 2025, n. 7864 del 2025 (dep. 17/11/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX
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Composizione |
Petrucci Luigi (Presidente e relatore) Lo Manto Vincenza (Giudice) Vita Gaetano Calogero (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Tributi locali – IRAP – Istanza di rimborso – Rigetto – Motivazione – Principio di leale collaborazione – Inammissibilità di motivazione postuma del provvedimento di rigetto - Irrilevanza del condono |
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Massima |
In tema di leale collaborazione tra fisco e contribuente, l’istanza di rimborso dell’IRAP effettivamente non dovuta, in base ai sopravvenuti principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine ai presupposti impositivi ed alla distribuzione dell’onere della prova, non può essere respinta mediante integrazione postuma della motivazione del provvedimento di rigetto, né può essere giustificata dal fatto che, per le oscillazioni giurisprudenziali, il contribuente aveva presentato istanza di condono.
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Rif. normativi |
Art. 2., D.lgs. 15/12/1997 n. 446 Art. 7, Legge 27/12/2002, n. 289 Art. 10, Legge 27/07/2000, n. 212 |
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Conformità |
SS.UU., Sentenza del 10/05/2016, n. 9451 |
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Anno pubb. |
2025 |
Friday 24 April 2026 06:56
IL RIMBORSO L'IRAP NON PUO' ESSERE NEGATO IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL CONDONO
Pubblicato in
Aprile 2026
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