|
|
|
|
|
GRUPPO DI SOCIETA’ E COLLEGAMENTO SOCIETARIO – Individuazione dei presupposti e del contenuto dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione Fiscale – Rapporti di parentela tra soci di società diverse – Sufficienza ai fini del collegamento societario – Esclusione – Collegamento societario – Sufficienza ai fini della configurabilità del gruppo societario - Esclusione |
|
|
Non è sufficiente la mera constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse per ravvisare il collegamento societario, il quale presuppone l’accertamento di tutti gli altri elementi di fatto necessari alla prova dell’effettiva influenza esercitata da un determinato ente all’interno dell’assemblea dell’altro nell’adozione di ben precise decisioni strategiche dell’impresa, né il collegamento societario implica di per sé anche l’esistenza del gruppo societario.
|
|
|
La Corte di Cassazione, dopo aver chiarito le nozioni di controllo di diritto, controllo di fatto e controllo societario e aver richiamato la differenza tra collegamento societario interno di cui all’art. 2359, comma 3, cod. civ. e collegamento societario esterno (che ricorre allorquando in fatto vi siano condizioni di dipendenza economica tra più società, che generano la possibilità dell’esercizio dell’influenza notevole in assemblea), ha escluso che l’accertamento di un collegamento societario c.d. esterno costituisca elemento sufficiente per ritenere la ricorrenza di un gruppo societario, essendo piuttosto necessaria a questo fine la prova rigorosa dell’esercizio di direzione e controllo da parte di una determinata società sulle altre. Riferendosi, in particolare, all’ipotesi in cui vi sia un rapporto di parentela tra i soci di società diverse, la Corte ha affermato che, ai fini fiscali, per dirsi sussistente il collegamento societario tra società partecipate da soggetti diversi, è necessario verificare non solo il rapporto di parentela, ma anche il modo in cui le dinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradotte in influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di una specifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalità economiche comuni. I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che, una volta accertato il collegamento societario esterno, non può dirsi acquisita la prova dell’esistenza di un gruppo societario, perché l’affermazione della sussistenza di quest’ultimo richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate. In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che siano soci di società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza del collegamento societario esterno fra gli enti, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 cod. civ., essendo necessario l’accertamento, in concreto, dell’esercizio di un’influenza notevole da parte di una società determinata sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra e, in ogni caso, l’accertamento del collegamento societario non vale a far presumere l’esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate. La Corte ha, quindi, cassato con rinvio alla medesima Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, la decisione impugnata sul rilievo che in essa non era stata fatta corretta applicazione dei principi appena esposti, dal momento che la Corte di merito aveva, dapprima, ritenuto la relazione di parentela fra soggetti, tutti componenti di compagini sociali diverse, sufficiente a dimostrare il collegamento societario senza individuare quale ente, tra quelli coinvolti, avrebbe esercitato l’influenza notevole, in virtù di quali intese e per quali specifiche finalità comuni e, di poi, aveva confuso il collegamento societario con il gruppo societario, traendo dall’accertamento del collegamento societario conseguenze giuridiche derivabili solo dall’accertamento dell’esistenza del gruppo di imprese. |
|
Orientamenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass. civ., sez. trib., 13 aprile 2026 n. 9260Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2007, n. 15879; Non conformi: --- |
|
Rif. normativi |
artt. 2359, 2497, 2497-bis, 2729 e c.c.; artt. 5, 117 e 118 d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917; art. 4 d.l.28 giugno 1990 n.167 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 1990 n. 227; d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58; d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209; art.1, comma 70, l. 30 dicembre 2008 n.145 |
|
Dati sentenza |
Corte di cassazione, sez. trib., 17 aprile 2026, n. 9912 |
Redattrice: Ida Raiola
