Marzo 2026

Monday 30 March 2026 11:01

IL RITARDO INCOLPEVOLE NELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE NON PREGIUDICA L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE START-UP

 

 

 

  • Sentenza del 24/01/2026, n. 215 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Glendi
  • Rel. Latti

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

Start-up innovative – Agevolazioni fiscali – Iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese – Necessità - Sussistenza – Ritardo non dovuto all’impresa – Applicabilità delle agevolazioni - Sussistenza

Massima

In tema di agevolazioni fiscali per le start-up innovative, il ritardo incolpevole nell’iscrizione nel registro delle imprese, conseguente a tempi tecnici o amministrativi non imputabili al richiedente, non preclude l’applicazione delle agevolazioni previste dal d.l. n. 179 del 2012, spettanti anche per il periodo d’imposta in cui è stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2020. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il ritardo dell’Ufficio del Registro Imprese nell’iscrizione del registro speciale non può riflettersi sulla spettanza, o meno, dell’agevolazione in parola, dovendosi valutare esclusivamente se il contribuente, che intendeva accedervi, ha rispettato o meno il termine del 31 dicembre 2020).

Rif. Normativi

  • D.l. 18/10/2012, n. 179, art. 29-bis
  • L. 17/12/2012, n. 221
  • D.M. 28/12/2020

Conformità

Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026