Marzo 2026

Monday 30 March 2026 10:54

GLI ACCORDI TRA SOCIETA' E LAVORATORE ALL'ESTERO NON PREGIUDICANO IL CREDITO D'IMPOSTA

 

 

 

  • Sentenza del 2/03/2026, n. 195 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova

Composizione

  • Giudice monocratico Vinciguerra

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) 

 

Redditi prodotti all’estero – Accordo sul pagamento delle imposte tra società e lavoratore trasferito all’estero – Rilevanza ai fini del credito d’imposta – Esclusione.

Massima

In tema di credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, gli accordi intercorrenti tra società e lavoratore trasferito all’estero, in forza dei quali la società si assume l’onere di eseguire gli adempimenti fiscali all’estero e di anticipare le somme necessarie al pagamento delle imposte dovute, con eventuale successiva restituzione da parte del dipendente, non incidono sul diritto del contribuente alla fruizione del credito d’imposta, che va comunque riconosciuto ove risultino rispettati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art.15
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformità

Non si registrano precedenti in termini

Difformità

Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

2026