Marzo 2026

Monday 30 March 2026 10:42

IL REGIME FORFETARIO E' APPLICABILE SOLTANTO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

 

  • Sentenza del 2/03/2026, n. 74 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento

Composizione

  • Pres. Serao
  • Rel. Demozzi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  468 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

 

Associazione sportiva – Annualità antecedente la presentazione del modello EAS - Accertamento analitico/induttivo – Legittimità - Sussistenza

Massima

In tema di riconoscimento del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 è applicabile soltanto a seguito della presentazione del modello EAS, previsto dall’art. 30 del d.l. n. 185 del 2008, sicché è legittimo il disconoscimento del beneficio e la conseguente rideterminazione del reddito con metodo analitico-induttivo per i periodi d’imposta anteriori alla sua presentazione.

Rif. Normativi

  • D.l. 29/11/2008, n. 185, art. 30
  • L. 28/1/2009, n. 2
  • L. 16/12/1991, n. 398
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 148

Conformità

Cass. civ., sez. 5, ord. 18/07/2025, n. 20027

Anno pubb.

2026