Marzo 2026

Thursday 26 March 2026 09:51

SISTEMA DOGANALE DI PREFERENZE TARIFFARIE (SPG): L' AVVISO UE DEL 2008 SUI TESSILI DAL BANGLADESH NON LEGITTIMA LA REVOCA AUTOMATICA DELLA PREFERENZA TARIFFARIA

 

 
  • Sentenza del 04/03/2026, n. 205 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Composizione

  • Pres. Cardino
  • Rel. Sisto
 

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI  041 TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE 

 

 

Sistema di preferenze tariffarie (SPG) – Avviso agli importatori della Commissione UE del 15 febbraio 2008 relativo a prodotti tessili di provenienza dal Bangladesh – Ragione di revoca della preferenza tariffaria – Esclusione - Controllo delle attestazioni di origine ex art. 109 reg. UE n. 2015/2447 – Seri motivi di dubbio circa l’origine della merce – Necessità.

 

Massima

In tema di tributi doganali, l’avviso agli importatori emesso dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2008, relativo a prodotti tessili di provenienza dal Bangladesh, non è di per sé idoneo a giustificare la revoca del trattamento tariffario preferenziale, qualora, nell’ambito del controllo delle attestazioni di origine ai sensi dell’art. 109 del reg. UE n. 2015/2447, manchi la risposta dell’autorità del Paese di origine, occorrendo, a tal fine, l’ulteriore e specifica individuazione di serie ragioni di dubbio circa l’effettiva origine delle merci. (In applicazione di tale principio -  affermato in relazione ad una fattispecie nella quale l’amministrazione doganale, a seguito dell’attivazione della cooperazione amministrativa con le autorità del Paese di origine e della mancata risposta alla richiesta di verifica dei certificati di provenienza dei prodotti tessili, aveva disposto la revoca del regime di preferenza tariffaria – la Corte ha annullato l’accertamento, rilevando che l’avviso della Commissione del 2008, pur applicabile ratione temporis, era stato successivamente revocato nell’aprile 2022 e che, in ogni caso, la sola mancata risposta dell’autorità estera non era idonea a fondare una presunzione automatica di insussistenza dell’origine preferenziale).

 

Rif. Normativi

  • Regolam. Consiglio CEE 25/11/2015 num. 2447 art. 109

Conformi

Correlate

  • CGT II Liguria n. 252 del 27/03/2025
  • C.G.U.E. in causa C-293/04 del 9 marzo 2006

Anno pubb.

  • 2026