Marzo 2026

Thursday 26 March 2026 09:11

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: L' AMMONTARE DEGLI INTERESSI E' DETERMINATO DALLA LEGGE E NON RICHIEDE L' ALLEGAZIONE IN DETTAGLIO DEL CALCOLO

 

 
  • Sentenza del 02/03/2026, n. 41 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì

Composizione

  • Pres. Rispoli
  • Rel Paradisi
 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

 

Intimazione di pagamento – Onere dell’amministrazione finanziaria di dettagliare il calcolo degli interessi – Necessità - Esclusione.

 

Massima

In tema di riscossione, nell’ipotesi di intimazione di pagamento preceduta dalla regolare notifica di cartelle non impugnate, l’indicazione dell’ammontare degli interessi è sufficientemente motivata mediante rinvio agli atti presupposti, atteso che tali interessi sono determinati secondo criteri predeterminati dalla legge e non richiedono, pertanto, l’allegazione analitica del relativo calcolo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Rif. Normativi

  • d.P.R 29/09/1973 n. 602, art. 25
  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 7

Conformità

  • Cass., Sez. 5, ord. n. 6288 del 09/03/2025
  • Cass., Sez. 5, n. 28742 del 16/10/2023
  • Cass., Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022

Anno pubb.

  • 2026