Marzo 2026

Thursday 26 March 2026 08:28

IL FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE ESCLUDE L' OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

 

 

  • Sentenza del 09/02/2026, n. 546 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

  • Pres.: Di Gaetano
  • Rel.: Martinelli

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE)

 

Accertamento tributario - Fondato pericolo per la riscossione - Contraddittorio preventivo - Obbligo - Insussistenza.

 

Massima

In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio preventivo nei casi in cui ricorra un fondato pericolo per la riscossione, la cui sussistenza richiede una valutazione complessiva da parte dell’Ufficio della concreta situazione economico-patrimoniale del contribuente, dovendo tale giudizio essere ancorato ad elementi fattuali specifici, attuali e idonei a rappresentare un effettivo pregiudizio per la proficua esecuzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del fondato pericolo per la riscossione, rilevando che la parte contribuente aveva prodotto documentazione (CUD) attestante una certa disponibilità reddituale e patrimoniale).

Rif. Normativi

  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 6 bis.

Correlata

  • Cass. civ., Sez. U, n.  21271 del 25/07/2025.

Anno pubb.

  • 2026.