Marzo 2026

Thursday 26 March 2026 07:53

OMESSA DICHIARAZIONE DI REDDITI DI PROVENIENZA ILLECITA: L' ONERE PROBATORIO SULL' ORIGINE DEL REDDITO E' DELL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

 
  • Sentenza del 05/03/2026, n. 15 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta

Composizione

  • Pres. De Paola
  • Rel Lanese

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI- 507 REDDITI DIVERSI - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

 

IRPEF – Redditi di provenienza illecita – Onere dell’amministrazione finanziaria di provarne la natura – Assoluzione del contribuente in sede penale – Mancanza di quadro indiziario idoneo a giustificare l’avviso di accertamento - Conseguenze.

 

Massima

In tema di accertamento tributario concernente la percezione di redditi di provenienza illecita, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare l’origine illecita del reddito, non potendo, in caso di assoluzione del contribuente in sede penale, l’originaria denuncia-querela, sola e smentita dall’esito assolutorio del procedimento penale, assolvere a funzione indiziaria idonea a sorreggere il recupero a tassazione. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie di recupero a tassazione di redditi di asserita provenienza illecita derivanti dalla compravendita di gioielli da parte di soggetti qualificatisi eredi del proprietario - mentre, secondo l’accusa, la defunta li avrebbe posseduti a mero di titolo di usufrutto -, in cui la Corte ha evidenziato che l’assoluzione in sede penale degli indagati aveva privato l’accertamento di supporto indiziario, per tale non potendosi più intendere l’originaria denuncia-querela sconfessata dal procedimento penale).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 6
  • L. 24/12/1993, n. 537, art. 14 co. 4
  • Cod. Civ., art. 2697

Correlate

  • Cass., Sez. 5, ord. n. 17732 del 01/07/2025

Anno pubb.

  • 2026