Marzo 2026

Tuesday 24 March 2026 14:48

CONSEGUENZE IN TEMA DI MANCATA IMPUGNAZIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO

 

 

 

Sentenza del 28.1.2026, dep..9.2.2026, n. 791/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13.

Composizione

Pres. Cappelli, Est. Laudiero

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atto tributario – Cartella di pagamento – Tempestiva impugnazione – Necessità – Conseguenze – Fattispecie.

 

Massima

Ogni doglianza relativa alla notificazione o alla legittimità di una cartella di pagamento deve essere proposta nei termini decadenziali di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, restando altrimenti preclusa. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha accolto l’appello del Fisco avverso la sentenza di primo grado che - nel ritenere necessario che l’Agente della riscossione fornisse prova della notificazione di una cartella validamente portata a conoscenza della contribuente e mai da quest’ultimo contestata, seguita peraltro anche da atti successivi idonei a interrompere la prescrizione e a consolidare il credito -  aveva  erroneamente invertito l’onere probatorio, statuendo nel merito in assenza di domanda).

Rif. normativi

 

 

D.lgs. n. 546/1992, art. 21

C.p.c., art. 112

 

 

 

 

 

 

Rif. giurisprudenziali

 

Vedi

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017 (Rv. 644261 - 01)

Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021 (Rv. 661686 - 01)

Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7156 del 10/03/2023 (Rv. 667182 - 01)

 

Anno pubb.

2026